Statuto

Statuto dell’Associazione Culturale C.CALMA
Circolo Culturale Amici Letteratura Musica Arti

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 – Denominazione
È costituita in Asti (AT) la libera Associazione Culturale denominata “C. CALMA CIRCOLO CULTURALE AMICI LETTERATURA MUSICA ARTI” siglabile “ASSOCIAZIONE C. CALMA”.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Asti (AT) Frazione Quarto n. 5 c/o l’Albergo “Antica Dogana”.

Art. 3 – Scopo sociale
L’Associazione, che non persegue fini di lucro, opera nel settore artistico, culturale, sociale e ricreativo ed ha quale scopo la promozione di attività socio-culturali in Italia e all’estero, favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra i cittadini di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l’utilizzo- di tutti i mezzi di informazione possibile.

Al centro dell’attività dell’Associazione si pone l’organizzazione e la gestione di incontri ed iniziative in campo artistico, letterario, musicale, storico, filosofico e teologico.

A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione per promuovere gli scopi sociali svolgerà le seguenti attività:

  • Attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, presentazione di libri, istituzione di biblioteche, proiezione, di film e documentari culturali o comunque d’interesse per i Soci, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura e ceramica; promozione e/o istituzione di premi letterari e di premi musicali.
  • Proporrà itinerari culturali e organizzerà gite, viaggi e soggiorni per visitare mostre, musei, luoghi di particolare rilevanza storica o artistica, e in occasione di particolari eventi legati all’attività associativa.
  • Promuoverà e manterrà rapporti con le altre associazioni presenti sul territorio aventi scopi simili o sinergici.

L’Associazione s’ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione culturale. L’Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da altri organismi ed Associazioni.

Art. 4 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è stabilita fino a tutto l’anno 2025. Con delibera dell’Assemblea dei soci è possibile prorogare o anticipare la durata dell’Associazione.

PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • da beni mobili e immobili conferiti nella fase costitutiva dell’Associazione o successivamente acquisiti ;
  • da fondi dì riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
  • da donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali.

L’Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate :

  • dalle quote degli associati;
  • dai contributi di persone fisiche;
  • dai contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche;
  • dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni;
  • dai rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
  • dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali marginali;
  • da ogni altra entrata che incrementa l’attività sociale;
  • da rendite patrimoniali;

È fatto comunque salvo l’obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio:

Art. 6 – Esercizio finanziario
Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l’esercizio finanziario. È obbligatoria la redazione di un rendiconto consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il rendiconto consuntivo all’assemblea dei soci. È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

Art. 7 – Soci

Requisiti dei soci

All’Associazione possono aderire:

  • le persone fisiche, cittadini europei comunitari o stranieri residenti in Italia;
  • i circoli e gli Enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quella esercitata dall’Associazione;

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto sociale.
I soci all’atto dell’ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione stabilita che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

I Soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 30 novembre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l’anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in cinque distinte categorie:

  • soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l’Associazione;
  • soci benemeriti: sono quelli che per la frequentazione all’Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell’Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;
  • soci ordinari;
  • soci aggregati (coniuge, convivente, figli, genitori dei soci fondatori, benemeriti e ordinari); non hanno diritto di voto in assemblea.
  • soci onorari: sono esentati dal versamento della quota sociale; non hanno diritto di voto in assemblea; non possono essere in numero superiore al 10% dei soci ordinari.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  • per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al presidente dell’associazione;
  • per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
  • per delibera di esclusione da parte dell’Assemblea ordinaria dei soci;
  • per omesso pagamento della quota associativa annuale entro il sessantesimo giorno successivo a quello ultimo fissato dal Consiglio Direttivo. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo;
  • per indegnità. L’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea ordinaria dei soci.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al Patrimonio sociale ed al rimborso della quota associativa.

Doveri dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

  • versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
  • contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
  • astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione.

Diritti dei Soci
I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti :

  • la partecipazione all’Assemblea dei soci;
  • l’accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;
  • il diritto di voto per le cariche sociali;
  • il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 8 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Presidente
  • il Consiglio Direttivo
  • il Segretario Generale
  • i Revisori dei Conti

Art. 9 Assemblea

Partecipazione all’Assemblea

Organo sovrano dell’Associazione è l’Assemblea. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea sia ordinaria, che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione anche se appartenenti a categorie prive del diritto di voto ed i soci. Onorari.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri loci anche se membri del Consiglio, salvo che per l’approvazione del rendiconto annuale e delle delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dal presente Statuto.

Compiti dell’Assemblea generale dei soci

L’Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria:

  • sul Rendiconto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  • sulla nomina delle cariche sociali (Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori);
  • sulla nomina del Vice presidente
  • su proposti del Consiglio Direttivo sulla nomina dei soci Benemeriti;
  • su tutto quant’altro è attribuito ad essa per legge o per Statuto o su proposta del Presidente.

Delibera in sede straordinaria:

  • sullo scioglimento dell’Associazione;
  • sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo;
  • sulle delibere di trasferimento della sede legale dell’Associazione;
  • sulle delibere di trasformazione;
  • sulle delibere di fusione;
  • su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Convocazione dell’Assemblea
I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata a ciascun socio all’indirizzo email da loro comunicato al momento dell’iscrizione, oppure mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, affisso nell’Albo dell’Associazione o nella bacheca sita presso la sede almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno il 15% dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario tra i componenti del Consiglio Direttivo e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 – Presidente

Compiti del Presidente
Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

  • convocare e presiedere l’Assemblea Generale dei Soci;
  • convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
  • curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci;
  • sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’ Associazione;
  • esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
  • assumere, nei casi d’urgenza e dove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

Elezione del Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria e dura in carica due anni salvo il primo, nominato al momento della costituzione dai soci fondatori e che durerà in carica solo fino ad approvazione del rendiconto del 1° anno. In caso di dimissioni o di impedimento grave e prolungato le sue funzioni saranno assolte dal Vice Presidente.

Art. 11 – Segretario Generale
Il Segretario Generale dell’Associazione è nominato dal Consiglio direttivo per 2 anni tra i suoi membri.

I compiti del Segretario Generale sono:

  • dirigere gli uffici dell’Associazione;
  • curare il disbrigo degli affari ordinari;
  • provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
  • curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
  • svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza da cui riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

Per l’attività svolta in nome dell’Associazione su delega del Presidente al Segretario generale può essere conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 12 – Revisori dei Conti
I compiti del collegio dei Revisori sono:

  • il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione;
  • accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;
  • redigere una relazione sui rendiconti annuali;
  • accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale;
  • procedere in ogni momento, anche individualmente ad atti ispettivi e di controllo.

Elezioni dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è facoltativamente nominato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, è costituito da tre membri e dura in carica 3 anni. I Revisori sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte anche fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Non potranno far parte del Collegio i membri del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri, tutti soci, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni a decorrere dalla data di insediamento dell’organo fino ad approvazione del rendiconto del secondo esercizio. Eccezionalmente la durata in carica dei primi componenti del consiglio direttivo, nominati al momento della costituzione dell’associazione, è ridotta ad un anno fino ad approvazione del primo rendiconto annuale.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione mediante cooptazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. In caso di dimissione della maggioranza dei consiglieri nominati
dall’assemblea tutto il Consiglio decade ed il Presidente deve procedere immediatamente alla convocazione dell’assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale ed attribuisce altri specifici incarichi ai suoi membri.

Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso.

Compiti del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

  • compilazione dei rendiconti e consuntivi;
  • presentazione all’Assemblea generale dei soci dei rendiconti e consuntivi;
  • determinazione delle quote associative annuali e relativi termini di versamento;
  • nomina dei dipendenti e degli impiegati;
  • determinazione delle retribuzioni per impiegati e dipendenti;
  • proporre all’assemblea ordinaria dei soci i nomi di coloro cui attribuire la qualifica di “Soci Benemeriti”;
  • compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell’Associazione.

Adunanze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno. Il Consiglio Direttivo si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l’urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi all’indirizzo di posta elettronica degli interessati almeno 4 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno e senza rispetto delle formalità di convocazione.

Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Segretario dell’Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Riunioni
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Art. 14 – Norme finali e generali

Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più, liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea dei Soci.

Controversie
Eventuali controversie sociali tra associati e tra questi ultimi e l’Associazione o i suoi organi, saranno regolate, in tutti i casi non vietati dalla legge, alla competenza di un collegio di tre arbitri anche non soci da nominarsi da parte dell’Assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.